Abitaziuns convenzionades
(Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997)
Sui siti web dell'Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia, Ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano (https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it/default.asp) e del Comune/Ufficio tecnico (https://www.laval.it/it/Ufficio_Tecnico) è possibile trovare informazioni sui requisiti per l'occupazione di un'abitazione convenzionata e sui principali obblighi da rispettare.
È anche disponibile un volantino informativo sia in forma digitale che cartacea presso gli uffici comunali - DEF.nach_LG_9.2023_Info_flyer_AWA_ITA.pdf desćiarié (0.14 MB)
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Agenzia di Vigilanza sull’Edilizia:
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 418490
E-Mail: awa.ave@provinz.bz.it
PEC: awa.ave@pec.prov.bz.it
Requisiti per l‘occupazione
• residenza anagrafica in Provincia al momento del rilascio della concessione edilizia
o
• residenza anagrafica/posto di lavoro da almeno cinque anni in Provincia
o
• contratto di lavoro nel territorio provinciale
o
• residenza anagrafica in Provincia per almeno cinque anni prima dell'emigrazione
e
• nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza ovvero deve essere titolare del diritto di usufrutto o di abitazione su una tale abitazione
Principali obblighi
• l’abitazione convenzionata deve essere occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità e tutta la famiglia deve entro il medesimo termine trasferirvi la residenza anagrafica
• se l’abitazione non é occupata entro un anno dal rilascio della licenza d‘uso/agibilità, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale - IPES entro 30 giorni
• se l‘abitazione dovesse rendersi libera, occorre comunicarlo al Comune entro 30 giorni; l’alloggio deve essere rioccupato entro sei mesi da persone aventi diritto
• se l‘abitazione non viene rioccupata entro sei mesi, occorre comunicarlo al Comune e all’Istituto per l’edilizia sociale IPES entro 30 giorni
• nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale
Sanzioni amministrative
- se la comunicazione al Comune e all‘IPES non avviene o non avviene entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dei termini per l‘occupazione/rioccupazione (1 anno o 6 mesi), si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- se la comunicazione al Comune che l‘abitazione si è resa libera non avviene o avviene in ritardo, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500,00 €
- se l‘abitazione convenzionata è occupata da persone NON aventi diritto, per la durata dell‘illegittima occupazione si applica una sanzione pecuniaria pari a 2,5 l‘ammontare del canone di locazione provinciale
I testi hanno esclusivamente scopo informativo e non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all’art. 79 LP 13/1997, vigente in data 30 giugno 2020, alla LP 9/2018 ed agli atti unilaterali d’obbligo.